Proposte qualificanti ad integrazione della vostra piattaforma per il rinnovo del CCNL delle TLC 2016 del 13-04-2016
13 Aprile 2016
Da: SNATER Telecomunicazioni
COBAS Lavoro Privato
A: SLC-CGIL
FISTel-CISL
UILCOM-UIL
e P.C. Telecom Italia S.p.A.
C.A. dott. Onofrio Capogrosso
ASSTEL Assotelecomunicazioni
OGGETTO: proposte qualificanti ad integrazione della vostra piattaforma per il rinnovo del CCNL delle TLC 2016
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, vista la vostra ipotesi di piattaforma, di Gennaio 2016, per il rinnovo del CCNL
Telecomunicazioni 2015-2017, ed in conformità a quanto riportato dal Testo Unico 2014 sulla rappresentanza
sindacale, ovvero:
Parte terza: titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale - …*… In tale ambito, e in coerenza con le regole definite nella presente intesa, le Organizzazioni Sindacali favoriranno, in ogni categoria, la presentazione di piattaforme unitarie.
intendono integrare la vostra proposta di rinnovo del CCNL con i seguenti punti qualificanti raccolti dalla base dei lavoratori:
1 AMMORTIZZATORI SOCIALI
Sancire l’incompatibilità fra l’applicazione di ammortizzatori sociali ed attività esternalizzate. L’impegno cioè per le aziende, che fruiscono di ammortizzatori sociali, di riportare in azienda tutte le attività esternalizzate o appaltate, almeno in tutti i settori interessati dagli stessi.
Le aziende che fruiscono dei Contratti di Solidarietà o della Cassa Integrazione, devono accogliere la trasformazione volontaria dei contratti a tempo pieno in contratti part-time, escludendo, al contempo, dall’applicazione dell’ammortizzatore sociale i lavoratori e le lavoratrici richiedenti.
2 CALL CENTER e PART TIME
LAVORO SUPPLEMENTARE - eliminare uno dei punti discriminatori nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici dei Customer Care, che esclude per quest'ultimi il pagamento delle maggiorazioni per lo svolgimento del lavoro supplementare. Di conseguenza richiediamo la cancellazione totale dell’art.18 c. 9. La maggiorazione dovrà essere in ogni caso del 30% per introdurre un miglioramento economico per i lavoratori e le lavoratrici e, contemporaneamente, un incentivo all’ottenimento del full-time per i lavoratori part-time (modifica del c.7 art 18).
ORARIO - ai lavoratori e alle lavoratrici part-time nei Call Center viene negata visibilità dei turni futuri.
Riteniamo necessaria la seguente modifica in coerenza con le disposizioni di legge sul part-time: modifica del c. 5 art. 18. Si aggiunge "al lavoratore part time, ai sensi del Dlgs. 61/2000 art 2, verrà assegnata una matrice oraria, coerente con il contratto individuale, che indicherà la durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale del turno previsto nel giorno, nella settimana, nel mese e nell'anno con una articolazione che permetta al lavoratore lo svolgimento di altra attività, sia lavorativa, sia personale.” Inoltre,
occorre eliminare: il punto discriminante per i lavoratori le lavoratrici dei Customer Care per quanto riguarda il potere dell'azienda di imporre la fruizione delle ROL: cancellazione del c. 14 art. 26, nonché l’inaccettabile strumento di flessibilità estrema applicato nei Call Center dove i lavoratori e le lavoratrici part-time sono obbligati a svolgere un orario spezzato con una interruzione dell'attività lavorativa di alcune ore: modifica dell'art.26 c.4; al termine del comma si aggiunge. "Sono esclusi dall'applicazione degli orari spezzati i lavoratori
con contratto part-time”.
3 FESTIVI
Distinguere nettamente il trattamento per lavoro festivo (maggiorazione supplementare/straordinario) dalla domenica, considerato quanto emerso dalla sentenza di cassazione 16592.15: nei festivi la prestazione è effettuabile solo su consenso del lavoratore e della lavoratrice interessati.
4 MANSIONI
La necessità di pervenire ad un accordo con le RSU in caso di spostamento di mansioni, di dequalificazione e demansionamento.
5 ORARIO DI LAVORO
Ridimensionamento del potere unilaterale aziendale di variazione della turnazione con conseguente modifica dell'art. 26 nella sua articolazione sostituendo le parti che recitano “Previo esame con la RSU…” in “Previo accordo con la RSU, …”. Restringere il campo di applicazione della flessibilità tempestiva prevista dell’art.26 comma 2 aumentando parallelamente la maggiorazione prevista, alle sole attività che salvaguardano il diritto alla comunicazione così come normato.
Si deve limitare a 2 ore massimo l’intervallo giornaliero dei turni spezzati dei full-time che normalmente dovrà essere di 30’ salvo casi particolari che dovranno preveder un accordo con le RSU.
6 PART-TIME
Migliorare le condizioni economiche dei lavoratori e delle lavoratrici che subiscono il part-time “obbligato”, attraverso la previsione di un meccanismo chiaro ed esigibile di aumento dell'orario di lavoro verso il full-time:
sostituzione del testo dellart.18 c.9. bis con il seguente : "Entro il mese di maggio di ogni anno le aziende dovranno comunicare alle RSU le ore di lavoro supplementare e straordinarie effettuate (suddiviso per mansioni), facendo riferimento al periodo dei dodici mesi precedenti, ed effettuare, su richiesta del lavoratore, l'adeguamento dell'orario contrattuale del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale distribuendo il 50% del totale delle ore di supplementare e straordinario svolte durante l'anno, per l'aumento dell'orario contrattuale dei lavoratori Part Time, con priorità verso i lavoratori con PT a minore orario contrattuale e relativamente ad una graduatoria stilata in base all'anzianità aziendale.”
Si devono subordinare le nuove assunzioni al consolidamento orario full-time per i lavoratori part-time che ne facciano richiesta; ovvero modificare l’art. 18 col seguente comma: “In caso di un piano aziendale relativo a nuove assunzioni, il montante ore previsto dovrà essere preliminarmente offerto, con finalità di incremento orario, al personale a tempo parziale in attività presso unità produttive situate nello stesso comprensorio e adibito alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto alle quali è prevista l’assunzione, con priorità
verso i lavoratori con PT a minore orario contrattuale e relativamente ad una graduatoria stilata in base all'anzianità aziendale.”
7 RETRIBUZIONE
Si chiede un aumento di 190 euro lorde per tutti i lavoratori e le lavoratrici indipendentemente dal livello d'inquadramento, non assorbibile a qualsivoglia titolo da parte delle diverse aziende che applicano superminimi individuali erogati.
8 TUTELA DEL LAVORO
Applicare, anche ai nuovi assunti, le tutele dell’art. 18 dello Statuto, invece del contratto a tutele crescenti, come già introdotto in alcuni contratti collettivi.
Le aziende che si avvalgono di personale esterno devono impegnarsi a garantire che a tutti (consulenti, somministrati, appalti, collaboratori vari, etc.) sia assicurato almeno il trattamento economico previsto dal CCNL delle TLC relativo al corrispondente livello contrattuale.
9 TUTELE ALLA PERSONA
Istituzione del delegato ai problemi dei lavoratori e delle lavoratrici con handicap.
10 CONTROLLO A DISTANZA
Al fine di tutelare la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici si propone la seguente modifica all’art.57:
2. A tal fine le Parti CONVENGONO DI MANTENERE in prima istanza ad un accordo con le rappresentanze sindacali unitarie o con le rappresentanze sindacali aziendali per i seguenti principali sistemi operativi comuni al Settore, fatte salve le specificità aziendali:
piattaforme di Customer Care (attività front-end e back office);
sistemi di dispacciamento delle attività di rete;
sistemi di monitoraggio della qualità del servizio e della produttività connessa (data reporting);
sistemi di tracciatura delle chiamate finalizzati alla tutela della clientela;
sistemi di controllo accessi e salvaguardia del patrimonio aziendale
Attendiamo di conoscere la Vostra posizione su tali proposte rendendoci disponibili ad un incontro per discutere la stesura di una piattaforma unitaria.
Distinti saluti,
Domenico Teramo Bruno Brandoni
Segreteria Nazionale COBAS Lavoro Privato Segreteria Nazionale SNATER
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