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Decreto Del Presidente Della Repubblica 26 maggio 2016, n. 109

Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro. (16G00121)
(GU n.143 del 21-6-2016)
Vigente al: 22-6-2016


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera l), della legge 10 dicembre
2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche
attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti
di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, che prevede
l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, di una Agenzia unica per le ispezioni del
lavoro;
Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 149, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente
della Repubblica per l'adozione dello Statuto dell'Ispettorato
nazionale del lavoro;
Visto l'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, che stabilisce i principi e i criteri in conformita'
dei quali lo statuto deve essere adottato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 gennaio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 aprile 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la
pubblica amministrazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro
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1. E' approvato lo statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro di
cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
regolamento.
2. Lo statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 maggio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2569
Allegato 1
Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro
Art. 1.
Ispettorato nazionale del lavoro
1. L'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata
«Ispettorato nazionale del lavoro», di seguito «Ispettorato»,
istituita ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,
di seguito denominato decreto istitutivo, ha personalita' giuridica
di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa e
contabile.
2. L'Ispettorato e' sottoposto alla vigilanza del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei
conti, che lo esercita secondo le modalita' previste dalla legge.
3. L'attivita' dell'Ispettorato e' disciplinata dal decreto
istitutivo e dal presente statuto.
4. All'Ispettorato si applica l'articolo 1 del testo unico delle
leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 secondo quanto
previsto dall'articolo 9 del decreto istitutivo.
5. L'Ispettorato ha la sua sede centrale in Roma e un massimo di
ottanta sedi territoriali individuate dai decreti di cui all'articolo
5, comma 1, del decreto istitutivo.
Art. 2.
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Fini istituzionali
1. L'Ispettorato svolge le attivita' ispettive gia' esercitate
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e
dall'INAIL e le funzioni previste dall'articolo 2, comma 2, del
decreto istitutivo.
Art. 3.
Organi
1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto istitutivo, sono organi
dell'Ispettorato e restano in carica per tre anni rinnovabili per una
sola volta:
a) il direttore;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori.
2. L'incarico di direttore dell'Ispettorato, affidato con le
modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto istitutivo, e'
incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o
privato o di lavoro autonomo, nonche' con qualsiasi altra attivita'
professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in
conflitto con gli scopi e i compiti dell'ispettorato.
3. Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed e' composto da
quattro componenti individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del
decreto istitutivo, in possesso di provata esperienza e
professionalita', almeno quinquennale, nell'attivita' di vigilanza in
materia di lavoro e di legislazione sociale. Un componente ciascuno
e' indicato dall'INPS e dall'INAIL in rappresentanza dei predetti
Istituti. Uno dei componenti del Consiglio di amministrazione svolge,
su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le
funzioni di presidente. Con le medesime modalita' di cui all'articolo
3, comma 3, del decreto istitutivo si procede alla sostituzione dei
singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico. I
componenti cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se
nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri.
4. Il collegio dei revisori, nominato con le modalita' di cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto istitutivo, e' composto dal
presidente, da due membri effettivi e due supplenti. Il presidente
del collegio e' nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai
membri del collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile.
5. Il compenso dei componenti del collegio dei revisori e'
determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a
valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ispettorato.
Art. 4.
Competenze del direttore
1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Ispettorato e ne
e' responsabile. Il direttore, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 4, comma 1, del decreto istitutivo e dall'articolo 8,
comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni
di legge e dal presente statuto ad altri organi e in particolare:
a) presenta al Consiglio di amministrazione gli atti generali
che regolano il funzionamento dell'Ispettorato, il bilancio
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preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento di
ammontare superiore a 1 milione di euro;
b) adotta regolamenti interni, approvati dal Ministro
vigilante, e altri atti di organizzazione di livello inferiore, al
fine di adeguare l'organizzazione, nei limiti delle disponibilita'
finanziarie, alle esigenze funzionali dell'ispettorato;
c) stipula la convenzione di cui all'articolo 9;
d) determina gli indirizzi e i programmi generali necessari per
raggiungere i risultati previsti dalla convenzione e attribuisce le
risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti;
e) determina, anche in attuazione della convenzione di cui
all'articolo 9, le scelte strategiche dell'ispettorato;
f) provvede, nei limiti e con le modalita' previsti dalle norme
di legge, dai contratti collettivi e dai decreti di cui all'articolo
5, comma 1, del decreto istitutivo, al conferimento degli incarichi
dirigenziali di livello generale;
g) determina le forme e gli strumenti di collaborazione con le
altre amministrazioni pubbliche, ivi inclusa la sottoscrizione dei
protocolli di cui agli articoli 7, comma 4 e 11, comma 4, del decreto
istitutivo;
h) definisce linee di condotta e programmi ispettivi periodici
e gestisce le spese di funzionamento del Comando carabinieri per la
tutela del lavoro ai sensi di cui all'articolo 6, comma 4, del
decreto istitutivo.
2. Il direttore e' responsabile dell'attivita' e dei risultati
conseguiti dall'ispettorato, anche sulla base di quanto previsto
dalla convenzione di cui all'articolo 9. Trova applicazione la
disciplina di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
3. Il direttore puo' nominare un dirigente di ufficio
dirigenziale generale quale suo vicario per l'esercizio delle
competenze di cui al presente articolo in caso di assenza dal
servizio o di impedimento temporaneo, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Art. 5.
Competenze e funzionamento del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto istitutivo:
a) delibera, su proposta del direttore, il bilancio preventivo,
il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento superiori ad 1
milione di euro;
b) coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad
esso conferite;
c) valuta ogni questione posta all'ordine del giorno su
richiesta del direttore.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione
del suo presidente ogniqualvolta egli lo ritenga necessario e
comunque almeno quattro volte all'anno. Alle sedute del Consiglio di
amministrazione partecipa il direttore dell'ispettorato.
3. Su specifici argomenti, il presidente ha facolta' di invitare
ad assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione i
rappresentanti di altre amministrazioni o agenzie, nonche' esperti,
interni ed esterni, nelle materie da trattare.
4. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della
seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno, deve essere
inviato, tramite raccomandata o a mezzo posta elettronica
certificata, almeno sette giorni prima della data fissata per la
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seduta ovvero, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima, con ogni
mezzo utile.
5. Il Consiglio di amministrazione si intende regolarmente
costituito quando alla seduta sono presenti almeno tre membri. In
mancanza dell'avviso di convocazione, il Consiglio di amministrazione
si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla
seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, sono oggetto di
discussione esclusivamente gli argomenti individuati all'unanimita'.
6. Sono considerati presenti, altresi', i componenti che
partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti telematici
che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire la regolare
partecipazione ai lavori. In tal caso, la riunione del Consiglio di
amministrazione si considera tenuta nel luogo dove si trova il
presidente.
7. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal
presidente o, in sua assenza, dal componente piu' anziano di nomina
e, a parita' di anzianita' nella nomina, dal piu' anziano di eta'.
8. Le deliberazioni di competenza del Consiglio di
amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di
parita' prevale il voto di colui che lo presiede.
9. Delle sedute del Consiglio di amministrazione e' redatto
apposito verbale.
Art. 6.
Competenze e funzionamento del collegio dei revisori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del
decreto istitutivo, il collegio dei revisori svolge i compiti di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
2. I membri del collegio assistono, senza diritto di voto, alle
sedute del Consiglio di amministrazione. Sono considerati presenti
anche i componenti che assistono a distanza alla riunione, purche'
collegati con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 6.
3. Il collegio dei revisori e' convocato dal presidente, anche su
richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e
comunque almeno ogni trimestre e si intende regolarmente costituito
quando alla seduta sono presenti tutti e tre i componenti.
4. I componenti partecipano alle sedute del collegio, ove
possibile, a distanza, fruendo di collegamenti telematici, con le
modalita' di cui all'articolo 5, comma 6.
5. Le sedute del collegio debbono risultare da apposito verbale
che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio, custodito
presso l'ispettorato.
Art. 7.
Dirigenza
1. I dirigenti dell'Ispettorato:
a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali
predisposti dal direttore per l'attuazione della convenzione,
adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di
gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa;
b) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore;
c) dirigono, controllano e coordinano l'attivita' degli uffici
che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse
finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
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Art. 8.
Organismo indipendente di valutazione della performance e Comitato
unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
1. L'Ispettorato si avvale dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance nonche' del Comitato unico di garanzia
per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
Art. 9.
Convenzione con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto istitutivo e
dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, il direttore dell'Ispettorato stipula con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali una specifica convenzione che definisce gli
obiettivi attribuiti all'Ispettorato nell'ambito delle attivita' ad
essa demandate e con particolare riferimento alla attivita' di
contrasto al lavoro nero e irregolare, in un arco non superiore a tre
anni.
2. La convenzione di cui al comma 1 definisce altresi':
a) le risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento
degli obiettivi assegnati all'ispettorato;
b) le strategie per il miglioramento dei servizi;
c) le modalita' di verifica dei risultati di gestione;
d) le modalita' necessarie ad assicurare al Ministro del lavoro
e delle politiche sociali la conoscenza dei fattori gestionali
interni all'ispettorato, quali l'organizzazione, i processi e l'uso
delle risorse.
3. I contenuti della convenzione, su iniziativa del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, possono essere oggetto di modifica,
anche prima della scadenza dei termini previsti per la verifica degli
obiettivi.
Art. 10.
Poteri ministeriali di vigilanza
1. Ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 4, lettera d), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dell'articolo 1, comma 3, del
decreto istitutivo e dell'articolo 1, comma 2, del presente statuto,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali esercita i poteri di
indirizzo e vigilanza e il potere ispettivo sull'ispettorato. Detti
poteri comprendono, in particolare, l'approvazione del bilancio
preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione dei programmi di
attivita' dell'ispettorato, l'emanazione di direttive con
l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, l'acquisizione di dati
e notizie, l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza
delle prescrizioni impartite e l'indicazione di eventuali specifiche
attivita' da intraprendere.
Art. 11.
Mezzi finanziari
1. Le entrate dell'Ispettorato sono costituite dalle risorse
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individuate ai sensi degli articoli 8 e 9, comma 2, del decreto
istitutivo e da eventuali risorse aggiuntive derivanti da compensi
per servizi prestati o da altri proventi patrimoniali o di gestione.
Art. 12.
Bilancio dell'Ispettorato
1. Entro il 15 ottobre di ogni anno, il direttore trasmette il
bilancio preventivo al collegio dei revisori che lo esamina entro i
quindici giorni successivi. Entro il 31 ottobre il direttore, previa
delibera del Consiglio di amministrazione, trasmette il bilancio
preventivo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Entro il
31 dicembre, il Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, approva il bilancio preventivo o lo restituisce al direttore
indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il direttore si
conforma alle indicazioni del Ministro, ritrasmettendo il bilancio
emendato entro trenta giorni. Il decreto di cui all'articolo 5, comma
1, del decreto istitutivo definisce le modalita' di autorizzazione
all'esercizio del bilancio provvisorio.
2. Entro il 15 aprile, il direttore trasmette il conto consuntivo
dell'esercizio precedente al collegio dei revisori dei conti, che lo
esamina entro i dieci giorni successivi.
3. Entro il 30 aprile, il direttore, previa delibera del
Consiglio di amministrazione, trasmette al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali il conto consuntivo, unitamente alla
relazione del collegio dei revisori dei conti. Il Ministro, sentito
il Ministro dell'economia e delle finanze, approva il conto
consuntivo o lo restituisce al direttore indicando le motivazioni
della mancata approvazione. Il direttore riformula, ove possibile, il
conto consuntivo attenendosi alle indicazioni del Ministro entro
trenta giorni. La mancata approvazione del bilancio consuntivo e'
elemento di valutazione dell'operato del direttore.
4. Il bilancio preventivo e le relative variazioni e il conto
consuntivo sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ispettorato
entro dieci giorni dall'approvazione.
5. I decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
istitutivo disciplinano in dettaglio le modalita' di redazione del
bilancio dell'ispettorato.
Art. 13.
Personale
1. Ferme restando le responsabilita' vigenti per i dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, il personale dell'Ispettorato
uniforma la propria condotta ai principi e alle regole definiti con i
decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo e ai
codici di comportamento di cui all'articolo 54, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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