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Richiesta TFR all'INPS

Sei alla ricerca di una guida che ti spieghi nel dettaglio come effettuare la richiesta TFR all'INPS? Molto bene, l'hai trovata! In questo articolo andiamo ad indicarti tutti i passaggi per riuscire nel tuo intento.

 

Non si tratta di una procedura particolarmente lunga o complessa: basta un po' della tua attenzione per avere un quadro più chiaro di ciò che bisogna fare. Nelle prossime righe vedremo innanzitutto cos'è il TFR, come funzione e le modalità per il suo riscatto. Buona lettura!

Che cos'è il TFR

Si tratta di una sigla molto conosciuta, soprattutto da chi ha un rapporto di lavoro dipendente, e molto ambita da tutti coloro che stanno pensando di terminare l'esperienza lavorativa con la propria azienda.

TFR significa Trattamento di Fine Rapporto, e consiste appunto in una somma che i lavoratori italiani ricevono una volta terminato il proprio rapporto di lavoro. Una sorta di liquidazione insomma, che matura durante il rapporto lavorativo, e che il lavoratore ha diritto a ritirare una volta cessato.

Detto questo, ora vediamo le modalità per effettuare la richiesta del TFR all'INPS (ci sono state delle novità di recente).

Come richiedere TFR all'INPS

Se ti stai domandando come richiedere TFR all'INPS, la risposta è che il trattamento di fine rapporto è corrisposto d'ufficio. É lo stesso sito dell'ente nazionale a specificarlo in questa pagina: il lavoratore non deve presentare alcuna istanza per ottenere la prestazione.

L'unica cosa a cui il lavoratore deve adempiere è la sottoscrizione della dichiarazione riportata nel quadro G del modello TFR1 che puoi trovare qui.

La somma che spetta può essere percepita mediante accreditamento sul conto corrente bancario/postale oppure altre modalità di pagamento elettronico.

Può però accadere una situazione spiacevole, ovvero che il datore di lavoro risulti insolvente. In questo caso bisogna rivolgersi si all'INPS. Vediamo come.

TFR INPS Fondo di Garanzia

Il "paracadute" offerto dall'ente è il cosiddetto TFR INPS Fondo di Garanzia. Quest'ultimo si sostituisce al datore di lavoro insolvente per il pagamento del TFR. Viene alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile.

Ai dirigenti delle aziende industriali spetta invece un contributo pari allo 0,40% della retribuzione imponibile. Il fondo può essere richiesto da tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo a questo Fondo, che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato.

Dal 1 luglio 1997 può essere richiesto anche dai soci di cooperative di lavoro, anche per periodi anteriori. L'unica condizione è che siano in regola con i versamenti contributivi. Possono presentare domande anche gli eredi.

Come funziona il fondo TFR

Ora probabilmente ti starai chiedendo come funziona il fondo TFR. In queste righe ti spieghiamo tutto. Bisogna fare subito una premessa: il fondo di garanzia interviene con modalità diverse, dipende in sostanza se il datore di lavoro risulta soggetto o meno alle procedure concorsuali.

Vediamo il primo caso, ovvero quello in cui il datore di lavoro risulti soggetto alle procedure concorsuali. In questa situazione, i requisiti per l'intervento del Fondo sono i seguenti:

  • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  • l'accertamento dello stato d'insolvenza e l'apertura di una procedura concorsuale di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria;
  • l'accertamento dell'esistenza del credito a titolo di TFR e/o delle ultime tre mensilità. L'accertamento nel fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, avviene con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che determina la misura dell'obbligazione del Fondo di garanzia.

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia soggetto alle procedura concorsuali, i requisiti per l'intervento del fondo cambiano. Essi sono:

  • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  • l'inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
  • l'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto;
  • l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esecuzione forzata. Il requisito si realizza quando il lavoratore provi di aver tentato di realizzare il proprio credito in modo serio e adeguato ricercando, con la normale diligenza, i beni del datore di lavoro nei luoghi ricollegabili alla persona dello stesso.

L'intervento del Fondo, in entrambe le situazioni analizzate, può verificarsi se il credito di lavoro viene accertato attraverso una serie di passaggi. A stabilirlo è la legge 297/1982, che stabilisce che il credito di lavoro suddetto deve essere accertato con:

  • sentenza;
  • decreto ingiuntivo;
  • decreto di esecutività del verbale di conciliazione di cui all'articolo 411, comma 3, codice procedura civile;
  • decreto di esecutività del verbale di conciliazione di cui all'articolo 410, codice procedura civile;
  • diffida accertativa di cui articolo 12, decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, quando, con il provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, acquista valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo.

In conclusione, il Fondo permette di ottenere il pagamento dell'intero TFR accertato nell'ambito della procedura concorsuale o individuale che è stata aperta a carico del datore di lavoro. Si sostituisce a quest'ultimo ed eroga al suo posto il trattamento di fine rapporto lavoro.

Come presentare domanda fondo garanzia INPS

A questo punto, ti starai chiedendo infine come presentare domanda fondo garanzia INPS. Per riuscirci hai diverse strade percorribili: la prima è il sito dell'INPS attraverso il servizio dedicato (recati su questa pagina).

Se preferisci, puoi fare domanda tramite il contact center al numero 803164 da rete fissa oppure 06164164 da rete mobile. In alternativa, hai ancora un'ulteriore possibilità, ovvero gli enti di patronato e intermediari dell'istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Nel caso in cui dovessi scegliere di affidarti ad un patronato o ad un avvocato, è necessario allegare copia del documento di identità e il mandato di assistenza e rappresentanza, ma sarà lo stesso ente a specificarti tutta la documentazione da allegare alla domanda.

Per quanto concerne termini per la presentazione della domanda, eccoli in dettaglio:

  • 30esimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione di fallimento o amministrazione straordinaria da parte del datore di lavoro. A stabilirlo è l'art.97 della Legge fallimentare, con cui il curatore informa che lo stato passivo è stato reso esecutivo.
  • 30 giorni dal deposito dello stato passivo art.209 Legge Fallimentare, quando il datore di lavoro è stato assoggettato a liquidazione coatta amministrativa.
  • dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione quando il datore di lavoro sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo.
  • dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo in caso di esecuzione individuale.