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Maternità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera altrimenti c’è discriminazione

Condannato l’ente previdenziale che computa l’indennità sulla somma assoggettata a prelievo contributivo e fiscale: errato applicare il metodo calcolo per la malattia, istituto del tutto diverso

 

 Discriminatorio. Penalizza la donna lavoratrice il comportamento dell’ente previdenziale che liquida l’indennità di maternità non sulla base della retribuzione media globale giornaliera ma sulla somma assoggettata a prelievo contributivo e fiscale. L’importo su cui calcolare l’80 per cento dovuto alla lavoratrice si ottiene dividendo per trenta la somma totale della retribuzione percepita dall’interessata il mese prima di entrare in congedo, mentre non ha senso applicare il sistema di calcolo previsto per la malattia, un’indennità «intrinsecamente diversa». Sono valori costituzionali, d’altronde, a imporre il mantenimento di un livello retributivo il più possibile vicino a quello anteriore alla nascita del figlio. È quanto emerge dall’ordinanza 20673/20, pubblicata il 29 settembre dalla sezione lavoro della Cassazione.

Tutele differenti
Bocciato il ricorso dell’ente previdenziale dopo che la lavoratrice ottiene la liquidazione di oltre 11 mila euro a titolo di maternità dopo essersi rivolta alla consigliera di parità. Diventa definitiva la sentenza d’appello che accerta la natura discriminatoria della condotta posta in essere dall’istituto nei confronti dell’assistente di volo addetta a scali nazionali e internazionali. Materia del contendere è l’indennità di volo per la dipendente della compagnia aerea che viene conteggiata dall’istituto soltanto nella misura del 50 per cento, in base all’articolo 51 Tuir, sia per la parte fissa sia per quella variabile. Il metodo di calcolo è sbagliato perché l’articolo 22 del decreto legislativo 151/01 indica che l’indennità dev’essere pari all’80 per cento della retribuzione, mentre il riferimento all’indennità di malattia deve essere inteso soltanto in materia di domanda amministrativa e regime di prescrizione. L’indennità di malattia, d’altronde, gode di una propria disciplina autonoma e la differenza fra le due tutele sta soprattutto nelle modalità di finanziamento.

Modello e sostenibilità
Pesa l’interpretazione sistematica secondo cui l’indennità è diretta ad assicurare alla donna lavoratrice la possibilità di vivere la nascita del bambino senza una radicale riduzione del tenore di vita, mentre il criterio per il computo l’indennità di malattia comporta l’attribuzione parziale di alcune voci retributive. Secondo i principi Ue la tutela della maternità favorisce l’occupazione femminile che a sua svolta ha effetti positivi sulla sostenibilità del modello sociale.

Dario Ferrara