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Smart working senza postazione fissa

Al lavoratore informativa annuale sui rischi della prestazione fuori dai locali aziendali

Il disegno di legge sul lavoro agile o smart working presentato al Senato (atto 2233) su iniziativa del governo contiene innovazioni importanti che potrebbero semplificare in misura rilevante questa forma di lavoro a distanza, sempre più diffusa nelle aziende.


Il disegno di legge definisce come «lavoro agile» la prestazione resa dal lavoratore subordinato in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali, mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici e senza una postazione fissa.
L’assenza di quest’ultima è l’elemento che consente di tracciare una linea di demarcazione con il telelavoro, in quanto questa fattispecie prefigura lo svolgimento di una prestazione fuori dai locali aziendali ma presso un altro luogo fisico ben definito.
Nell’attuale contesto normativo, le esperienze di lavoro agile sono frenate dalla difficoltà di gestire alcuni aspetti cruciali come la sicurezza sul lavoro e la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali. La disciplina collettiva applicabile al telelavoro non può regolare il lavoro agile, in quanto, come ricordato, il telelavoro è costruito intorno al dipendente che passa da un luogo di lavoro fisso a un’altra postazione fissa, mentre nello smart working la prestazione può essere resa in posti che cambiano nel tempo e non sono predefiniti.
Il disegno di legge del Governo tenta di coprire queste lacune perché, dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, semplifica gli oneri per l’azienda, ponendo in capo a tale soggetto - oltre all’obbligo generale di garantire la salute e sicurezza del lavoratore - l’onere di consegnare al dipendente un’informativa, con cadenza almeno annuale, nella quale sono individuati i rischi generali e quelli specifici connessi allo svolgimento della prestazione fuori dai locali aziendali.
La sicurezza sul lavoro, nel disegno di legge governativo, è un onere che grava anche in capo al dipendente, tenuto a cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.
Il disegno di legge contiene rilevanti innovazioni anche in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
È previsto, infatti, l’ampliamento della tutela per gli infortuni e le malattie professionali dei dipendenti da rischi connessi alla prestazione resa al di fuori dei locali aziendali, e anche una rivisitazione del concetto di infortunio in itinere che, nel nuovo assetto del lavoro agile, dovrebbe includere anche gli eventi verificatisi nel percorso di andata e ritorno dall’abitazione sino al luogo esterno all’azienda scelto per svolgere la prestazione.
La scelta di tale luogo, precisa la norma, deve essere connessa alla prestazione o deve rispondere alla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e deve rispondere a criteri di ragionevolezza.
Il disegno di legge precisa anche le forme di attivazione del lavoro agile: è necessaria la firma di un patto scritto tra azienda e dipendente, nel quale le parti definiscono le modalità di svolgimento della prestazione, le forme di esercizio del potere direttivo e di quello di controllo, la tipologia di strumenti tecnologici che possono essere utilizzati, i tempi di riposo e le condotte rilevanti ai fini disciplinari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Giampiero Falasca

 

Approfondimenti:

Proposta di legge Smart Working

  • Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a  favorire l’articolazione flessibile nei  tempi e  nei  luoghi del  lavoro subordinato (DDL 2223)

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00964847.pdf

  • Adattamento negoziale delle modalità di  lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale (DDL 2229)

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00964676.pdf

 

Memoria CGIL (acquisita in commissione Senato)

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/711/memoria_cgil_ddl2233_2229.pdf