SNATER Lazio
Per il 2022 è stato rivisto ed ampliato l’istituto del congedo parentale.
Il congedo parentale spetta ai genitori naturali che siano in costanza di rapporto di lavoro entro i primi dodici anni di vita del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi.
I mesi salgono a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato di almeno tre mesi.
La madre ha diritto a sei mesi di congedo come il padre che può elevarli a sette qualora eserciti il diritto di astensione dei tre mesi.
Il congedo sale da dieci a undici mesi nel caso di genitore solo.
Il congedo parentale è coperto dal 30% della retribuzione per un massimo di nove mesi.
Il congedo parentale va fruito entro il dodicesimo anno di età del bambino sia esso naturale, adottivo o affidato.
Il congedo è fruibile a partire dai due mesi prima del parto.
Il congedo per neo-papà è obbligatorio, sono dieci giorni lavorativi fruibili dai due mesi precedenti la nascita ai cinque successivi e sono fruibili anche durante il congedo di maternità della madre.
I giorni spettano anche in caso di morte prenatale.
In caso di parto plurimo i giorni diventano venti.
I periodi di congedo parentale sono computati dell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio.
I datori di lavoro, pubblici o privati, che stipulano accordi per il lavoro agile sono tenuti a dare priorità alle richieste delle lavoratrici e lavoratori con figli fino a dodici anni o senza limite di età in caso di figli disabili.
Per maggiori informazioni contattare:
Valerio Biordi 3357292964
Andrea Francescangeli 3316024127
Alfredo Ciangola 3357691642
Aurelio D’Ascenzo 3357292837
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