SNATER Lazio

2° Importante vittoria di SNATER a favore di tutti i lavoratori!!!

La TIM rifiuta costantemente di concedere fino a 3 giorni l’anno di assenza retribuita (a carico dell’INPS) per assistere il coniuge o un parente entro il secondo grado o del convivente per gravi motivi familiari, come previsto dalla L. 53/2000. Oltre ad aver già ricevuto un pronunciamento sfavorevole dal Garante della Privacy, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha avuto torto anche attraverso una recente sentenza del tribunale di Roma.
Come di consueto il rifiuto dell’azienda si è palesato al momento della verifica della documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria che, con i propri moduli, certifica la necessità dell’assistenza del parente a fianco del congiunto.
L’azienda non reputa sufficiente il certificato rilasciato (come afferma invece la citata legge), e chiede un ulteriore certificato specificando i dati relativi alla patologia del malato ricoverato, e/o, in alternativa, contesta la firma del certificato originario che non sempre coincide con primari o chirurghi.
Difronte a questo comportamento che prevarica la legge negando il diritto del lavoratore, il giudice ha verbalmente sottolineato agli avvocati dell’azienda la non corretta interpretazione della legge; in seguito ha emesso la sentenza che ribadisce il diritto alla fruizione dei permessi con la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria.
RIASSUMENDO:

Il Garante della Privacy ha stabilito che il datore di lavoro NON è legittimato a raccogliere certificazioni mediche contenenti anche le indicazioni delle diagnosi.
Il tribunale di Roma scrive: L’assunto della società è infondato in quanto il concetto di grave infermità, alla stregua della citata nota ministeriale, quale species del più ampio genus dei gravi motivi, è assimilabile ad una patologia acuta o cronica che richiede assistenza continuativa, quale è il ricovero in terapia intensiva dopo un intervento chirurgico. Il fatto poi che l’attestazione relativa al ricovero sia stata rilasciata da un infermiere e non da un medico non contrasta con il dato normativo secondo il quale la grave infermità, che giustifica la richiesta dei permessi di cui al comma 1 del citato articolo 4, “deve essere giustificata con idonea documentazione della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico” (art.3 comma 1, DM 278/2000).

18/01/2019

Segreteria Regionale Lazio

SNATER dà voce ai tuoi diritti!

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