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L’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) è l’ente italiano preposto alla gestione e all’amministrazione dei contributi previdenziali, ma talvolta si presentano situazioni in cui i lavoratori si trovano a dover affrontare discontinuità lavorative o periodi di mancato versamento dei contributi. Fortunatamente, esiste una soluzione che consente di colmare queste lacune e garantire la continuità contributiva: la ricongiunzione dei versamenti INPS.

La ricongiunzione dei versamenti INPS offre ai lavoratori la possibilità di unire i periodi di contribuzione che presentano delle lacune o dei vuoti, consentendo loro di mantenere una continuità contributiva e preservare i propri diritti previdenziali futuri. Questa procedura rappresenta un’opportunità preziosa per coloro che hanno sperimentato momenti di sospensione lavorativa o versamenti contributivi in altri fondi.

Attraverso la ricongiunzione dei versamenti INPS, i lavoratori possono ottenere un ricalcolo della propria posizione previdenziale, che tiene conto dei periodi di contribuzione mancanti. Ciò significa che, nonostante i periodi di assenza di contributi, si potranno accumulare i diritti pensionistici e preservare la continuità della propria carriera contributiva.

La buona notizia per quanto riguarda i dipendenti che hanno il fondo telefonico e che sono stati assunti prima del 1992 è la seguente:

L’art. 5 della legge n. 58 obbliga le Società che operano con il Fondo telefonici a garantire, a tutti i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge (20/2/1992), la costituzione presso il Fondo stesso di una posizione assicurativa unificata che comprenda tutte le posizioni previdenziali che risultino comunque costituite per pregressa iscrizione presso le varie forme di previdenza.

L’unificazione deve avvenire a carico delle Società con il versamento delle somme corrispondenti alla riserva matematica di cui all’art. 13 della legge n. 1338/62, sulla base delle tabelle allegate al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del 19.2.1981, al netto del trasferimento da parte delle gestioni interessate dei contributi relativi ai periodi di pertinenza maggiorati al tasso annuo composto del 4,5 per cento.

In pratica chi era già iscritto al fondo telefonici nel 1992 ed ha contribuzioni pregresse su gestioni inps diverse dal fondo telefonici, può rivolgersi all’azienda per chiedere ricongiunzione con oneri a carico azienda (la ricongiunzione risulta utile/necessaria per uscite isopensione)

Altro argomento riguarda tutti i lavoratori/lavoratrici che hanno fruito dei permessi maternità, durante il periodo di lavoro presso la nostra azienda, esiste la possibilità (il dato statistico è circa il 90%) che i periodi di congedo non siano presenti nella contribuzione INPS, creando, al momento dell’uscita dall’azienda non pochi problemi alla lavoratrice. Esortiamo tutti i fruitori di verificare tramite il sito inps l’estratto contributivo e dal momento che si possa verificare tale mancanza , SNATER Lazio, è a disposizione degli iscritte per la regolarizzazione degli eventuali periodi scoperti.

La segreteria SNATER LAZIO è a disposizione per qualsiasi altro chiarimento.

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