Chi negli ultimi tre anni ha seguito da vicino il mondo del lavoro si è accorto che, subito dopo la stagione delle “riforme strutturali”, è iniziata quella della controriforma a colpi di sentenze della Corte costituzionale e non solo. E ora, anche con la decisione presa l’altro ieri dalla Consulta e la nuova iniziativa del Tribunale di Roma, molte delle novità introdotte tra il 2012 e il 2015 sono state fatte a pezzi. La legge Fornero prima e soprattutto il Jobs Act dopo, nel tentativo di aumentare la flessibilità (cioè la precarietà), spesso hanno finito semplicemente per ridurre i diritti sanciti da Costituzione e princìpi internazionali. E i magistrati sono stati più volte costretti a mettere la toppa.

Le picconate giudiziarie hanno colpito la normativa sui licenziamenti illegittimi, il sistema che ha sostituito il “vecchio” articolo 18, e potrebbero non essere finite: il 17 marzo, infatti, la Corte di Giustizia europea deciderà su un ricorso che riguarda la disciplina dei licenziamenti collettivi, sospetta discriminatoria; la Corte costituzionale nei prossimi mesi affronterà la questione dei licenziamenti nelle piccole aziende. Materie tecniche, ma scaturite da scelte politiche andate in unica direzione: la contrazione delle tutele in cambio di un aumento dell’occupazione (che poi è stato ben al di sotto delle aspettative), parte della lista di richieste al governo italiano inserita nella famosa lettera Bce del 2011 (firmata pure dall’allora governatore Draghi).

La botta sonora l’ha presa nel 2018 il contratto “a tutele crescenti”. Nato a marzo 2015, ha segnato uno spartiacque: per i lavoratori assunti dopo, ha cancellato il diritto a essere reintegrati in caso di licenziamento illegittimo – salvo pochi casi – rimpiazzato da un sistema di indennizzi fissi. Due mensilità per ogni anno di anzianità, minimo 4 e massimo 24 (poi portati a sei e trentasei dal decreto Dignità). A novembre di tre anni fa, la Consulta – sollecitata dai legali della Cgil – ha detto che il meccanismo vìola la Carta: non è sufficiente a risarcire il danno subito dal lavoratore, che può essere più grave delle poche mensilità spettanti ai neo-assunti. Il problema è il ristoro fisso, predeterminato, che nelle idee renziane doveva servire a rendere prevedibili i costi dei licenziamenti ma che sottrae ai giudici la facoltà di valutare caso per caso l’entità del torto subito. Presentato come una rivoluzione in grado di ridurre la frattura tra garantiti e non, il Jobs Act ha finito per penalizzare ancora di più i giovani, con meno anzianità quindi licenziabili con meno spese. A giugno 2020, la cancellazione degli indennizzi fissi e crescenti è stata estesa dalla Consulta ai licenziamenti per vizi formali, conseguenza logica della sentenza di novembre 2018.

Un altro paradosso creato dal Jobs Act riguarda i licenziamenti collettivi. È emerso quando l’azienda Consulmarketing ha cacciato un gruppo di lavoratori assunti prima del famoso marzo 2015, tranne un’addetta che – dopo un periodo da precaria – era stata stabilizzata dopo la data cruciale. Risultato: hanno ottenuto la reintegrazione tutti tranne lei, che pure aveva un’anzianità pari a quella dei colleghi, ma l’aveva maturata in parte con contratti precari. Ad agosto 2019, il Tribunale di Milano ha rimandato le carte alla Corte di Giustizia europea: la pronuncia arriverà entro tre settimane.

A febbraio 2020, poi, è toccato al Comitato europeo dei diritti sociali sferrare un altro colpo. Secondo l’organo che vigila sulla Carta sociale europea, un altro difetto del Jobs Act è il fatto stesso di prevedere un limite massimo agli indennizzi (le 36 mensilità). Il Parlamento, però, non si è ancora adeguato.

Tre giorni fa è stato invece smontato dalla Corte costituzionale un pezzo della riforma Fornero, che per prima ha picconato l’articolo 18: quello che prevede l’obbligo di reintegra solo per i licenziamenti illegittimi disciplinari (e non per quelli economici). Nello stesso giorno, il Tribunale di Roma ha mandato alla Consulta un’altra norma del Jobs Act: l’indennizzo tra tre e sei mensilità per i licenziamenti nelle aziende con meno di 16 dipendenti. Per i giudici è troppo esiguo. Come tutte le altre norme contestate, crea una sproporzione in favore delle imprese e a danno dei lavoratori.

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