da ilfattoquotidiano.it
Sembra ormai confermata la scadenza al 31 marzo dello stato di emergenza o, perlomeno, della vigenza della normativa “in deroga” in materia di Smart Working (considerato che il “nuovo” stato di emergenza dovuto al conflitto in Ucraina è cosa diversa da quello determinato dalla pandemia). Dal 1° aprile si tornerà alla “normalità” e, cioè, alla disciplina prevista dalla legge n. 81/2017 in materia di lavoro “agile”.
Cos’è lo smart working?
Non è la prima volta che parliamo su queste pagine del lavoro agile o smart working: una modalità di svolgimento della prestazione di lavoro dipendente che permette al lavoratore di scegliere il luogo e l’orario di lavoro in modo significativamente più autonomo.
Questa nuova modalità di lavoro si è dimostrata essere apprezzata sia dai lavoratori sia dalle aziende. I primi hanno vantaggi soprattutto per il miglioramento degli equilibri tra vita privata e professionale, per una maggiore soddisfazione e per una riduzione dei costi di spostamento casa/lavoro/casa, mentre i secondi riescono ad ottenere maggiore produttività, attrattività e fidelizzazione. Da non sottovalutare inoltre che, spesso, i processi di implementazione dello smart working vanno di pari passo con una ridefinizione degli spazi aziendali, ottenendo una significativa riduzione dei costi “fissi” attraverso una riorganizzazione dei luoghi di lavoro.
La Legge n. 81/2017
La legge sullo Smart Working è successiva alla “nascita” del lavoro agile. Infatti, alcune aziende in assenza di una specifica disciplina avevano già deciso di promuovere programmi sperimentali di Smart Working. Ma ben presto si è imposto il bisogno di definire una disciplina normativa in materia di lavoro agile, che è stata poi effettivamente inclusa nella legge n. 81/2017. I punti centrali della legge sono sostanzialmente tre. In primo luogo si regolamenta la necessità di un accordo individuale con il lavoratore. Un secondo aspetto centrale è il dovere di informare periodicamente lo smart worker sui rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Un ulteriore principio è quello per cui anche il lavoratore agile è tutelato in caso di infortunio sul lavoro.
La pandemia e la normativa emergenziale
Questo processo di sviluppo “normato” ha però trovato una battuta di arresto con la normativa emergenziale determinata dalla pandemia. E’ stato subito evidente che lo Smart Working potesse essere uno dei pochi strumenti utili a contrastare la crisi economica e limitare il blocco delle attività, ma l’emergenza ha imposto l’esigenza di una “deroga” temporanea ad alcuni principi della legge in oggetto. In fase pandemica, infatti, non è stato più necessario sottoscrivere, ad esempio, l’accordo individuale.
Cosa devono fare le aziende dal 1°aprile
Se, come ci si augura, la normativa “emergenziale” sullo smart working cesserà il 31 marzo, le aziende dovranno far sottoscrivere gli accordi individuali entro tale data per continuare a utilizzare lo smart working. Ma tale adempimento non è solo un aspetto formalistico, in quanto l’accordo include in sé dei delicati aspetti gestionali ed organizzativi. Non basta pattuire il numero delle giornate di smart working, ma dovranno essere condivise anche le fasce orarie di “reperibilità” e i “luoghi” in cui sarà ammissibile lo svolgimento della attività “agile”, vietando alcuni spazi che non assicurano una adeguata sicurezza per il dipendente o la privacy dei dati aziendali. Sta prendendo piede anche una condivisibile prassi, e cioè quella di emanare un regolamento che sia una sorta di decalogo dei principi, delle regole e delle responsabilità in punto di lavoro agile.
Un aspetto importante su cui molte aziende stanno lavorando da qualche tempo per non farsi trovare impreparate è quello di predisporre, all’interno del regolamento, delle procedure di programmazione delle giornate di smart working. All’indomani della pandemia, i tempi per organizzare lo Smart Working sono ormai molto stretti e bisogna fissare, caso per caso, il giusto equilibrio tra gli interessi in gioco.
*Ceo di Workitect e Smart Working expert, dal 2016 si occupa di consulenza alle aziende nei processi di workplace change e nell’introduzione dello smart working.
**Avvocato esperto in diritto del lavoro, della previdenza sociale e sindacale. Segretario generale dell’Associazione Italian Digital Revolution e componente del progetto consiliare “diritto del lavoro” dell’Ordine degli Avvocati di Roma.