Le novità previste dal decreto legislativo n.105/2022, riguardano congedi, permessi, priorità nello smartworking

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022 (n.176) il decreto legislativo 30 giugno 2022, n.105, per l’attuazione della direttiva europea 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (ne parlavamo qui), che introduce anche delle novità in tema di congedi, modificando il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, la Legge n. 104/1992, la Legge n. 81/2017 e il D.Lgs. n. 81/2015. Il decreto, con le relative misure, entra in vigore il 13 agosto 2022. Vediamo cosa è previsto, con particolare riferimento alle persone con disabilità.

CONGEDO DI PATERNITAOBBLIGATORIO

Tra le misure di interesse generale, il decreto introduce il Congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni. Il padre avrà diritto ad un congedo di 10 giorni lavorativi che possono essere fruiti da 2 mesi prima del parto ai 5 mesi dopo il parto, utilizzabili anche in caso di morte perinatale del bambino. Questo nuovo congedo, che spetta anche ai lavoratori pubblici, è aggiuntivo al congedo di paternità alternativo, che spetta solo nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.

CONGEDI PARENTALI

Il decreto interviene anche sui congedi parentali estendendo il diritto fino ai 12 anni del figlio (prima erano 6). Fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi un’indennità pari al 30% della retribuzione. Inoltre i genitori possono fruire, alternativamente tra loro, di ulteriori 3 mesi coperti dall’indennità con il 30% di retribuzione. Quindi in totale si arriva a 9 mesi totali di congedo coperto dall’indennità INPS del 30% (3 mesi per ciascun genitore per un totale di sei mesi, più ulteriore periodo di tre mesi, per un solo genitore).

Entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Nel caso vi sia un solo genitore, questi può fruire del congedo per un massimo di 11 mesi, con una indennità del 30% della retribuzione per un periodo massimo di 9 mesi.

I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione   degli   emolumenti   accessori   connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo   quanto   diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Nulla cambia per i congedi parentali in caso di figli con disabilità: per loro, come già previsto dall’Art. 33 del D.lgs n. 151/2001, c’è la possibilità di estendere fino a tre anni il congedo parentale, fino al dodicesimo anno di età del bambino. E’ prevista una indennità del 30% per tutto il periodo di congedo.

In alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i genitori possono usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

CONGEDI STRAORDINARI DI DUE ANNI

Relativamente al congedo straordinario di due anni per assistere familiari con disabilità, normato dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, viene previsto che:

1.      Per il diritto a usufruire del congedo di due anni vengono equiparati al coniuge convivente della persona con disabilità grave anche la parte di un’unione civile e il convivente di fatto.

2.      Il diritto a fruire del congedo deve essere riconosciuto entro i 30 giorni dalla richiesta.

3.      Il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

Inoltre nel testo del decreto viene riportato l’ordine di priorità dei soggetti con diritto di usufruire del congedo:

In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo:

– il padre o la madre anche adottivi;

1.      in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;

2.      in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;

3.      in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente ol’affine entro il terzo grado convivente.

PERMESSI LEGGE 104 (3 GIORNI)

Il decreto modifica in parte anche l’articolo 33 della legge 104, riguardante i permessi e le agevolazioni lavorative per chi assiste un familiare con disabilità grave. Anche qui si esplicita che ne hanno diritto anche le parti dell’unione civile e delle convivenze di fatto, e si prevede la possibilità di suddividere i 3 giorni tra più aventi dirtitto (e non solo i genitori) rispetto ad una persona disabile da assistere.

LAVORO AGILE

Alla legge 22 maggio 2017 vengono apportate alcune modifiche riguardanti la già prevista priorità al lavoro agile, allargando in parte la platea dei beneficiari: all’articolo 18, il comma 3-bis è sostituito dal nuovo 3-bis, stabilendo che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, devono riconoscere priorità alle richieste di lavoro in modalità agile presentate da:

– genitori di figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità grave con certificazione di Legge 104, articolo 3, comma 3

– lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 104

– caregivers familiari ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Si specifica, inoltre, che la lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti  o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla

COME FRUIRE DEI PERMESSI

Dal 13 agosto 2022 è possibile fruire dei congedi come modificati dalla normativa, con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS, che informa come il rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure sarà tempestivamente reso noto con successiva comunicazione.

Maternità, paternità e congedi parentali: cosa cambia dal 13 agosto [MESSAGGIO INPS]

Dal 13 agosto cambiano le regole per i congedi per i genitori. Entrerà infatti in vigore, in questa data, il Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 176 del 29 luglio, che apporta importanti modifiche al Testo Unico sulla maternità e paternità.

L’INPS, con messaggio n. 3066 del 4 agosto 2022, ha fornito le prime indicazioni in materia di maternità, paternità e congedo parentale.

Il congedo di paternità obbligatorio

Il congedo di paternità obbligatorio consiste nel diritto del lavoratore di astenersi per un periodo di 10 giorni lavorativi dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi. Il periodo non è frazionabile ad ore e si può utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e si applica anche al padre adottivo o affidatario. 

Il congedo è retribuito al 100%.

Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

Il congedo riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo.

Resta ferma la disciplina di quello che ora viene chiamato “congedo di paternità alternativo”, inteso come l’astensione dal lavoro del lavoratore, in alternativa al congedo di maternità nei casi previsti (morte o grave infermità della madre ovvero abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre).

Il congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti*

Alla luce della novella normativa, i periodi indennizzabili di congedo parentale sono i seguenti:

alla madre, fino al 12° anno (e non più fino al 6° anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;

al padre, fino al 12° anno (e non più fino al 6° anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;

entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del T.U. ossia:

la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;

il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;

entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 % della retribuzione. La novella normativa precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio. Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al 12° anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 % della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inf,eriore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione

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